1. Ambito d’applicazione, utilizzi aggiuntivi delle macchine di Braun-Maschinenbau GmbH – Condizioni di montaggio
1.1. Le presenti Condizioni generali di fornitura (di seguito denominate CGF) si applicano in generale a tutte le forniture, ai servizi e alle offerte della ditta Braun Maschinenbau GmbH, con sede in Albert-Einstein-Strasse 10, 76829 Landau, (di seguito denominata Fornitore), salvo che non siano state modificate o escluse espressamente e per iscritto.
Eventuali condizioni generali di fornitura contrarie non saranno riconosciute, né costituiranno parte integrante del contratto, nemmeno se non sono state espressamente contestate, per iscritto dal Fornitore.
1.2. Qualora il montaggio sia a carico del Fornitore, le presenti CGF saranno integrate dalle Condizioni generali per l’esecuzione del montaggio (CGM) del Fornitore.
2. Stipulazione del contratto, documentazione, norme tecniche, prezzi, imballo, assicurazione sul trasporto
2.1. Le offerte del Fornitore hanno carattere indicativo e non vincolante.
Il contratto si considererà concluso nel momento in cui il Committente, successivamente all’ordine, riceverà una dichiarazione di accettazione scritta o la conferma dell’ordine, se del caso entro il termine da esso stabilito.
2.2. La documentazione che accompagna l’offerta, come pure le immagini, i disegni, le indicazioni di pesi e misure, le descrizioni delle prestazioni e delle caratteristiche e tutte le altre informazioni sui prodotti oggetto del contratto hanno carattere puramente indicativo e non vincolante.
Determinate caratteristiche dei beni oggetto della fornitura si considereranno garantite solo se espressamente concordate per iscritto. Il mero richiamo a norme o specifiche concordate ha unicamente lo scopo di descrivere in maniera maggiormente dettagliata il prodotto o il servizio e non implica alcuna garanzia della presenza di tali caratteristiche.
3. Fornitura
3.1. Tutti i prezzi si intendono franco stabilimento di produzione, al netto dei costi di spedizione e imballaggio, oltre all’IVA, dovuta secondo l’aliquota applicabile.
3.2. La spedizione dei prodotti avviene per conto del Committente e a suo rischio. Il Committente stipulerà un’assicurazione sul trasporto.
3.3. Le macchine e i mezzi ausiliari forniti dovranno essere montati dal Committente.
3.4. Eventuali resi delle merci si effettuano solo previo accordo, detratto il 20% dei costi di reso.
4. Tempi di consegna, ritardi nella consegna
4.1. Generalmente i tempi di consegna comunicati sono indicativi e assumono carattere vincolante solo se espressamente convenuto per iscritto.
Il termine di consegna decorre dalla data di invio della conferma d’ordine, e comunque non prima che il Committente abbia provveduto a consegnare documenti, disegni e autorizzazioni, adempiuto ogni altra eventuale formalità e provveduto al pagamento degli acconti pattuiti.
4.2. Qualora il Committente adempia tardivamente a un’obbligazione essenziale connessa al rapporto contrattuale, il Fornitore potrà prorogare il termine di consegna per un periodo equivalente al ritardo. Il punto 5 si applicherà mutatis mutandis alla fattispecie de quo.
5. Presa in consegna
Il Committente ha l’obbligo di prendere in consegna le forniture, perfino se presentanno difetti, fermo restando i suoi diritti per i vizi della cosa.
Le spese di deposito, assicurazione, per le misure di sicurezza, ecc. derivanti dalla tardiva presa in consegna saranno a carico del Committente.
Il Committente dovrà pagare, senza bisogno di ulteriore documentazione, un importo pari allo 0,5% del valore del contratto per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo pari al 5%. Il Fornitore può fissare per iscritto un termine congruo per la presa in consegna da parte del Committente, qualora quest’ultimo non abbia preso in consegna la merce entro il termine stabilito. È fatto salvo il diritto del Fornitore di pretendere il pagamento del prezzo di acquisto. Allo scadere del termine, il Fornitore potrà risolvere il contratto, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta e pretendere il risarcimento dei danni.
5.1. Il diritto di permuta e reso non varrà per i prodotti realizzati ad hoc (produzioni speciali).
6. Condizioni di pagamento
6.1. Salvo quanto altrimenti concordato dalle parti, tutti i pagamenti dovranno essere corrisposti entro 10 giorni dalla data della fattura, con uno sconto del 2%, o entro 30 giorni dalla data della fattura senza detrazioni. Tutti i pagamenti saranno effettuati in Euro, franco luogo di pagamento del Fornitore.
Per gli impianti realizzati in base alle esigenze specifiche del cliente (produzioni speciali) o le loro varianti, il Fornitore ha, in generale, diritto di ricevere un acconto pari a due terzi del prezzo di acquisto pattuito.
6.2. Qualora il Committente non esegua un pagamento alla scadenza, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.
6.3. Il Committente potrà esercitare il diritto di compensazione anche in caso di reclami per vizi o di contro-pretese, solo a condizione, tuttavia, che tali contro-pretese siano state accertate con sentenza dichiarativa, siano state riconosciute dal Fornitore o non siano state contestate.
Il diritto di ritenzione potrà essere esercitato dal Committente solo a condizione che la sua contro-pretesa si basi sul medesimo rapporto contrattuale.
7. Garanzia/Responsabilità
7.1. I diritti per i vizi della cosa spettanti al Committente sussistono solo se il Committente ha regolarmente adempiuto i suoi obblighi di ispezione e denuncia, come previsto dall’art. 377 HGB (Codice commerciale tedesco).
7.2. In presenza di un vizio della cosa ascrivibile al Fornitore, quest’ultimo – con esclusione del diritto del Committente di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto – è obbligato all’adempimento successivo, salvo che le disposizioni di legge non lo autorizzino a rifiutare l’adempimento successivo.
Il Committente è tenuto a concedere al Fornitore un termine congruo per l’adempimento successivo. Le spese necessarie per l’eliminazione dei vizi saranno a carico del Fornitore, a condizione che tali spese non aumentino per il fatto che l’oggetto del contratto si trova in un luogo diverso da quello dell’adempimento. Qualora l’adempimento successivo non vada a buon fine, il Committente potrà, a sua scelta, pretendere la riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contatto. Le misure correttive si intendono fallite una volta esperito senza successo il secondo tentativo di adempimento successivo, salvo che – tenuto conto dell’oggetto del contratto – non si reputi opportuno esperire ulteriori tentativi correttivi e ciò sia accettabile per il Committente. Il Committente può rivendicare il proprio diritto al risarcimento dei danni per i vizi della cosa, alle condizioni che seguono, solo dopo che l’adempimento successivo non sia andato a buon fine. È fatto salvo il diritto del Committente di rivendicare ulteriori diritti al risarcimento dei danni, alle condizioni che seguono.
7.3. I diritti di garanzie del Committente si prescriveranno decorso un anno dalla consegna del bene al Committente stesso, salvo che il Fornitore abbia taciuto in modo fraudolento i vizi della cosa. In tal caso si applicheranno le relative norme di legge. Restano fermi gli obblighi del Fornitore di cui ai punti 7.4 e 7.5.
7.4. L’obbligo in capo al Fornitore a ritirare il prodotto nuovo o a ridurre il prezzo di acquisto nel rispetto delle disposizioni di legge sussiste anche senza la fissazione del suddetto termine altrimenti necessario se il cliente del Committente, in quanto consumatore del bene mobile nuovo venduto (acquisto di beni di consumo), aveva diritto di pretendere che il Committente ritirasse il bene o riducesse il prezzo di acquisto a causa dei difetti del bene stesso o qualora venga esercitato nei confronti del Committente il relativo diritto di rivalsa. Il Fornitore è inoltre tenuto a rimborsare le spese – in particolare i costi di trasporto, trasferta, manodopera e materiali – sostenute dal Committente per l’adempimento successivo nei confronti del consumatore finale, a causa di un vizio della cosa sussistente al momento del passaggio del rischio dal Fornitore al Committente.
Tale pretesa è esclusa se il Fornitore ha regolarmente adempiuto i suoi obblighi di ispezione e denuncia, come previsto dall’art. 377 HGB (Codice commerciale tedesco).
7.5. L’obbligo di cui al punto 7.4 è escluso qualora si tratti di un vizio riconducibile a messaggi pubblicitari o ad altri accordi contrattuali non dipendenti dal Fornitore o se il Committente ha riconosciuto al consumatore finale una garanzia particolare. Tale obbligo è altresì escluso se il Committente stesso non era tenuto per legge a riconoscere diritti di garanzia nei confronti del consumatore finale o se non ha segnalato un vizio che è stato a lui contestato, oppure abbia riconosciuto al consumatore finale garanzie ulteriori rispetto a quelle fissate dalla legge.
7.6. Il Fornitore sarà illimitatamente responsabile, ai sensi di legge, dei danni arrecati alla vita, all’integrità fisica e alla salute a causa della violazione colposa o dolosa di un obbligo posto a carico del Fornitore stesso, di suoi rappresentanti legali o suoi ausiliari, così come dei danni che rientrano nella responsabilità prevista dalla Legge tedesca sulla responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz). Per i danni non contemplati al capoverso 1, riconducibili a violazioni contrattuali per dolo, colpa grave o malafede del Fornitore, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari, il Fornitore risponderà secondo quanto disposto dalla legge. In questo caso la responsabilità per il risarcimento dei danni sarà tuttavia limitata al danno tipico prevedibile, a condizione che il Fornitore, i suoi rappresentanti legali o i suoi ausiliari non abbiamo agito con dolo. Qualora il Fornitore abbia concesso una garanzia relativa alle caratteristiche del bene o di sue parti e/o alla relativa durabilità, la sua responsabilità si estenderà anche a questa garanzia.
Per i danni riconducibili alla mancanza delle caratteristiche o della durabilità garantite, ma che non interessano direttamente il bene, il Fornitore risponde in ogni caso solo se il rischio di un danno di questo tipo è chiaramente contemplato nella garanzia relativa alle caratteristiche del bene e alla sua durabilità.
7.7. Il Fornitore risponde anche dei danni riconducibili a semplice negligenza, a condizione che la negligenza riguardi la violazione di obblighi contrattuali, la cui osservanza è particolarmente importante per il raggiungimento dello scopo contrattuale (obblighi essenziali).
Il Fornitore risponderà comunque solo a condizione che i danni siano prevedibili e tipicamente connessi al contratto.
.7.8. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, a prescindere dalla natura giuridica del diritto rivendicato, con particolare riguardo ai danni da illecito extracontrattuale o alle pretese legate alle spese inutilmente sostenute al posto della prestazione, ferma restando comunque la responsabilità del Fornitore ai sensi degli articoli da 7.2 a 7.5 del presente contratto.
Laddove la responsabilità del Fornitore sia esclusa o limitata, tale limitazione o esclusione si applicherà anche alla responsabilità personale di dipendenti, operai, collaboratori, rappresentanti e ausiliari del Fornitore.
7.9. I diritti al risarcimento dei danni del Committente per vizi della cosa si prescriveranno decorso un anno dalla consegna del bene.
La disposizione di cui alla frase precedente non si applicherà ai danni arrecati alla vita, all’incolumità fisica o alla salute dal Fornitore, da suoi rappresentanti legali o suoi ausiliari o qualora il Fornitore o i suoi rappresentanti legali abbiano agito con dolo o colpa grave o i suoi ausiliari abbiano agito con dolo.
8. Documentazione di vendita
8.1. Il Fornitore potrà disporre a propria discrezione degli strumenti prodotti per la realizzazione di componenti particolari (specifici per il cliente), entro un anno dall’esecuzione dell’ultimo incarico. Lo stesso dicasi per quanto riguarda un’eventuale quota di costi addebitata per questi utensili.
8.2. Tutti i diritti sugli utensili, i disegni, le bozze e gli elaborati progettuali realizzati dal Fornitore, e in particolare i diritti d’autore di brevetto e sulle invenzioni industriali spettano esclusivamente al Fornitore stesso. Tutta la documentazione di vendita, ad es. cataloghi, campionari, listini prezzi, ecc., messa a disposizione del Committente resterà di proprietà del Fornitore e dovrà essere restituita su richiesta (cfr. punto 2.2).
9. Riserva di proprietà
9.1. Il Fornitore conserva la proprietà della merce fornita (merce assoggettata a riserva di proprietà) fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti – inclusi i saldi creditori riportati sul conto corrente – spettanti al Fornitore ora o in futuro nei confronti del Committente. In caso di violazione, da parte del Committente, delle condizioni del contratto, ad esempio in caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore ha il diritto di recuperare la merce, dopo aver fissato un termine congruo.
Il ritiro della merce assoggettata a riserva di proprietà da parte del Fornitore costituisce recesso dal contratto. Qualora il Fornitore costituisca in pegno la merce assoggettata a riserva di proprietà, si configurerà ugualmente il recesso dal contratto. Il Fornitore è autorizzato a riutilizzare la merce assoggettata a riserva di proprietà, dopo averlo recuperato. Una volta dedotto un importo congruo a copertura dei costi per il riutilizzo della merce, il ricavato dovrà essere compensato con gli importi dovuti dal Committente al Fornitore.
9.2. Il Committente è tenuto a trattare con cura la merce assoggettata a riserva di proprietà e a stipulare idonea assicurazione, a sue spese, contro i danni causati da incendio, fuoriuscita di acqua e furto per la copertura del valore a nuovo. Qualora siano necessari interventi di manutenzione e ispezione, il Committente dovrà provvedervi tempestivamente e a proprie spese.
9.3. Il Committente potrà alienare e/o utilizzare regolarmente la merce assoggettata a riserva di proprietà, nell’ambito della sua attività d’impresa, a condizione che abbia adempiuto entro i termini stabiliti alle proprie obbligazioni di pagamento. Non sono ammesse costituzioni di pegno o cessioni a scopo di garanzia.
Il Committente cede sin d’ora, a scopo di garanzia e nella loro interezza, al Fornitore – che accetta – tutti i crediti derivanti dalla rivendita della merce assoggettata a riserva di proprietà o da altro motivo giuridico (assicurazione, atto illecito), inclusi tutti i saldi creditori che figurano sul conto corrente. Il Committente è autorizzato dal Fornitore (che potrà revocare tale autorizzazione) ad incassare, a suo nome e per suo conto, i crediti ceduti al Fornitore stesso.
Il mandato all‘incasso potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora il Committente non adempi regolarmente i suoi obblighi di pagamento. Il Committente non è autorizzato a cedere tale credito, nemmeno per l’incasso nell’ambito di un’operazione di factoring, eccetto il caso in cui sia contemporaneamente previsto l’obbligo per il factor di effettuare una controprestazione diretta al Fornitore, di importo pari al credito, fintantoché sussisteranno crediti del Fornitore nei confronti del Committente.
9.4. La lavorazione o trasformazione di merce assoggettata a riserva di proprietà è eseguita dal Committente esclusivamente a favore del Fornitore.
Qualora la merce venduta con riserva di proprietà sia sottoposta a lavorazione insieme ad altre merci non appartenenti al Fornitore, quest’ultimo acquisirà la comproprietà della cosa che ne risulti nella proporzione esistente al momento della lavorazione tra il valore della merce assoggettata a riserva di proprietà (importo finale fatturato, IVA inclusa) e quello delle altre merci lavorate insieme ad esso. Il Committente e il Fornitore concordano che, qualora il bene del Committente risultante dalla lavorazione debba considerarsi l’oggetto principale, il Committente trasferirà al Fornitore – che con il presente atto accetta – la comproprietà di tale bene in misura proporzionale.
La proprietà esclusiva o la comproprietà del bene così creatasi viene gestita dal Committente per conto del Fornitore.
9.5. Qualora la merce assoggettata a riserva di proprietà sia attinta da terzi, in particolare in forza di pignoramento, il Committente dovrà dichiarare che tale bene è di proprietà del Fornitore, informando immediatamente quest’ultimo in modo che possa far valere i propri diritti di proprietà. Se il soggetto terzo non è in grado di rimborsare al Fornitore le spese sostenute a tale riguardo, in sede giudiziale e stragiudiziale, il Committente risponderà in sua vece.
9.6. Il Fornitore è tenuto a svincolare le garanzie ad esso spettanti, qualora il valore realizzabile delle garanzie del Fornitore superi di oltre il 10% i crediti assicurati. Spetta comunque al Fornitore scegliere le garanzie da svincolare.
9.7. Le forniture effettuate per prove da effettuare sul campo dovranno essere preventivamente autorizzate da parte nostra. Sono fatte comunque salve le nostre condizioni di pagamento. Le prove da effettuare sul campo devono essere effettuate subito dopo l’inizio del possibile periodo di utilizzo. La prova può durare al massimo 1 giorno. L’utilizzo in fase di prova può includere solo una parte del lavoro da eseguire.
Qualora la prova non soddisfi il destinatario, il Committente dovrà informarci immediatamente per darci l’opportunità di effettuare una nuova prova, entro un congruo termine, in presenza del nostro incaricato. L’attrezzo viene accettato se funziona in maniera ineccepibile. Un attrezzo si intende accettato se viene utilizzato dal destinatario per più di 1 giorno.
Il Committente è autorizzato a restituirci l’attrezzo solo se, in occasione della prova, questo non ha funzionato in modo ineccepibile. In tal caso occorre cessarne l’uso e restituirlo immediatamente.
Eventuali costi di sistemazione sono a carico del Committente se l’usura è imputabile al fatto che l’attrezzo è stato utilizzato per diversi giorni.
10. Luogo d’adempimento, foro competente, legge applicabile
10.1. Il luogo di adempimento e il foro competente per la fornitura dei beni e i pagamenti (anche per azioni di regresso per assegni e cambiali non andati a buon fine) e per tutte le controversie che possano insorgere tra Braun Maschinenbau GmbH e il Committente in relazione ai contratti stipulati tra i due contraenti, è quello in cui ha sede Braun Maschinenbau GmbH. Foro competente in via esclusiva in caso di controversie legate ai contratti e di altre contese è quello del tribunale (Landesgericht) in cui ha sede Braun Maschinenbau GmbH, vale a dire il tribunale di Landau (D-76829). Braun Maschinenbau GmbH ha tuttavia il diritto di agire in giudizio contro il Committente anche presso il domicilio e/o la sede legale di quest’ultimo.
10.2. I rapporti tra i contraenti sono disciplinati esclusivamente dalle leggi vigenti nella Repubblica Federale di Germania. È esclusa l’applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni mobili, della Legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della Legge uniforme sulla stipulazione di contratti di vendita internazionale di beni mobili.
Le prestazioni in garanzia possono essere effettuate solo da ditte autorizzate, previo accordo con noi.